Pubblicata la sentenza del TAR Lombardia sul calendario venatorio impugnato dalle associazioni animaliste
Il Tar della Lombardia ha pubblicato la sentenza riguardante il calendario venatorio lombardo a seguito del ricorso proposto da alcune associazioni animaliste che aveva determinato la sospensione della stagione venatoria in Lombardia e la conseguente protesta di piazza del mondo venatorio dello scorso 1 ottobre.
Il Tar ha di fatto modificato il calendario venatorio lombardo sospendendo il prelievo di tre specie (tortora, moretta e pavoncella) in quanto la Regione non avrebbe espresso i motivi per cui si è discostata dal parere Ispra, ed anticipando la chiusura ad altre quattro (quaglia 31 ottobre, cesena, tordo bottaccio e tordo sassello 20 gennaio). Molte censure richieste dalla LAC invece sono state ritenute prive di pregio e non motivate.
E’ bene ricordare che nel testo della sentenza il TAR ha evidenziato inoltre che: “il parere Ispra ha carattere obbligatorio ma non vincolante anche se le Regioni possono disattenderlo offrendo congrua motivazione, trattandosi in ogni modo di un parere proveniente da un ente tecnico-scientifico di diretto supporto del Ministero dell’Ambiente (ora della Transizione Ecologica)”, ribadendo il principio che le Regioni, qualora motivino adeguatamente il discostamento dal parere ISPRA, possono emanare comunque i loro provvedimenti sui calendari se supportati da evidenze scientifiche.
Dalla sentenza è emerso chiaramente l’atteggiamento pretestuoso dei ricorrenti animalisti e di molte delle loro richieste, che sono state definite prive del fondamentale requisito di rilevanza e carenti sotto il profilo della motivazione – ha dichiarato il Presidente Antonio Bana – in particolare per le ragioni secondo le quali la difformità del calendario rispetto al parere Ispra potesse assurgere a vizio di legittimità dell’atto impugnato”.