È abbastanza normale che un legale detentore di armi detenga e denunci le armi stesse nel luogo nel quale si trova la sua dimora abituale e, spesso, in tale luogo coincidono sia la sua residenza, sia il suo domicilio.
Ricordiamo che, secondo l’articolo 43 del codice civile, il domicilio è il luogo in cui la persona “ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”, mentre la residenza è il luogo “in cui la persona ha la dimora abituale”.
Capita talvolta che si presenti l’occasione per detenere le proprie armi nel luogo di domicilio anziché in quello di residenza (ovviamente ammesso che siano diversi), oppure che si abbia il desiderio di tenere parte delle armi nella propria abitazione principale e parte in una seconda casa (magari per dedicarsi al Tiro a volo durante le vacanze senza dover viaggiare con il fucile al seguito). In entrambi i casi, giustamente gli appassionati si domandano se ciò sia possibile o sia, invece, vietato dalla legge.
Cosa dice la legge
La normativa in materia di armi, per la verità, non prescrive alcunché in merito a eventuali divieti sulla detenzione di armi in luoghi diversi dalla residenza o addirittura in più luoghi differenti, né tantomeno (per guardarla dal lato opposto) a obblighi di detenzione nel luogo di residenza. Secondo quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo 38 Tulps (“La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l’arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza”), l’unica cosa fondamentale è che le armi siano denunciate nel luogo nel quale effettivamente si trovano. Inoltre, secondo quanto previsto dagli articoli 20 e 20bis della legge 110/75 occorre che, indipendentemente dal luogo nel quale siano detenute le armi, sia assicurata la diligenza nella loro custodia. Quindi, per esempio, non è una buona idea decidere di tenere (e denunciare) un fucile nella casa di campagna, nel momento in cui la casa stessa resti disabitata per mesi interi e non vi siano né un armadio blindato né un sistema d’allarme. In caso di furto, essere denunciati per omessa custodia di armi è una certezza.
Una denuncia o due denunce?
Nel caso in cui le armi siano tutte detenute in un unico luogo, diverso dalla residenza, la modalità di denuncia delle armi non differisce in alcun modo dalla consueta procedura. Si pone tuttavia l’interrogativo su cosa fare nel caso in cui si verifichi l’occasione di avere armi denunciate in due luoghi differenti, che ricadano sotto la competenza di due differenti organi periferici di pubblica sicurezza (per esempio, due stazioni carabinieri in due diversi paesi o una stazione carabinieri e un commissariato di zona e così via). In questo caso, in teoria, le opzioni potrebbero essere due: una sola denuncia, nella quale siano riportate le caratteristiche di tutte le armi detenute e tutti gli indirizzi nei quali sono detenute, oppure due denunce distinte, suddivise a seconda dell’indirizzo di detenzione e della relativa autorità di Ps competente.
La lettura dell’ultimo comma dell’articolo 58 del regolamento di esecuzione al Tulps fa propendere per la prima soluzione: “Chi denuncia un’arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunciate”.
A questo punto, appurato che il documento debba essere uno solo, è opportuno che esso sia notificato a entrambe le autorità di pubblica sicurezza competenti (ciascuna per uno dei due indirizzi di detenzione) e che ci si faccia rilasciare copia vidimata da ciascuna di esse.
Articolo di Ruggero Pettinelli