Uno dei temi che, periodicamente, scatena le perplessità e i dubbi degli appassionati (ma anche di alcuni operatori del settore…) è quello relativo alle cartucce a salve. In particolare, molti fanno confusione tra le cartucce a salve nei calibri utilizzati dalle scacciacani, e le cartucce a salve nei calibri per le armi vere.
Come stanno le cose? Quali di queste cartucce devono essere denunciate e quali no? Esistono limiti alla detenzione? Cerchiamo di fare chiarezza.
Le cartucce a salve nei calibri specificamente commercializzati per le scacciacani (i più diffusi in Italia sono il 6 mm Flobert a salve, il .320, il .380, l’8 mm Pak e il 9 mm Pak) appartengono alla V categoria gruppo “E” dei prodotti esplodenti, secondo quanto disposto dall’articolo 82 del regolamento di esecuzione al Tulps. Sono, infatti, le cosiddette “cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita”, che l’articolo 82 del regolamento al Tulps classifica al punto 6 del gruppo “E” della V categoria. Al medesimo gruppo appartengono anche le munizioni giocattolo, le cartucce per i pretensionatori delle cinture di sicurezza e gli air bag, i bossoli innescati per armi di piccolo calibro, gli inneschi stessi e le cartucce per gli strumenti tecnici e industriali (per esempio le sparachiodi). La classificazione non cambia anche nel momento in cui (come accade per esempio con le cartucce a salve nei calibri .320 e .380) tali cartucce possano essere camerate e sparate anche in un’arma “vera”: sempre cartucce per scacciacani restano.
L’articolo 97 del medesimo regolamento specifica che “Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all’articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E), in quantità illimitata”. Appare quindi di tutta evidenza che le cartucce a salve dei calibri per scacciacani si acquistano senza porto d’armi (anche per corrispondenza), non si devono denunciare e possono essere detenute in quantitativo illimitato senza alcun obbligo di licenza.
Diverso invece è il discorso per le cartucce a salve dei calibri per armi da fuoco “vere” (per esempio il 9×19 a salve), che appartengono alla V categoria gruppo “A”, quindi non godono di alcuna esenzione rispetto alla necessità di acquisto con licenza di porto d’armi e alla necessità di denuncia della detenzione entro 72 ore dall’acquisto. Le cartucce a salve nei calibri per armi “vere” vanno inoltre a far cumulo con le 200 per pistola o rivoltella o con le 1.500 cartucce per fucile da caccia, a seconda del calibro di cui si tratta.
Articolo di Ruggero Pettinelli